Art. 4.
(Associazioni riconosciute).

      1. I decreti legislativi di attuazione della delega prevista dall'articolo 1 recanti norme sulle associazioni riconosciute come persone giuridiche sono adottati in conformità ai seguenti princìpi e criteri direttivi generali:

          a) riconoscere ampia autonomia statutaria in relazione alle strutture organizzative, all'amministrazione e alla rappresentanza, ai procedimenti decisionali della associazione e agli strumenti di tutela degli interessi dei soci;

          b) prevedere norme inderogabili in materia di competenze dell'assemblea, assegnando, per tali decisioni, un voto a ciascun socio, con riguardo alle deliberazioni che attengono:

              1) alla modificazione dello scopo dell'ente;

              2) alle modificazioni significative dei diritti degli associati;

              3) all'esercizio delle azioni sociali di responsabilità;

 

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              4) all'approvazione del bilancio;

              5) alle deliberazioni relative alla trasformazione, alla fusione, alla scissione e allo scioglimento.

      2. Per quanto concerne l'amministrazione delle associazioni che suscitano un affidamento in ordine alla realizzazione di un fine pubblico o collettivo, i decreti legislativi di cui al comma 1 prevedono, in particolare:

          a) l'articolazione delle competenze tra gli amministratori e l'assemblea dei soci, individuando le seguenti competenze esclusive degli amministratori:

              1) la gestione dell'attività sociale;

              2) la predisposizione del progetto di bilancio;

              3) l'amministrazione e la destinazione dei fondi agli scopi annunciati;

              4) la gestione esclusiva dell'attività d'impresa, ove esercitata;

          b) l'individuazione, da parte degli statuti, di:

              1) particolari requisiti di onorabilità, di professionalità e di indipendenza per la nomina alla carica di amministratore;

              2) limiti al cumulo degli incarichi e alla rieleggibilità per gli amministratori, consentendo che gli stessi possano essere anche non soci, ovvero criteri di turnazione tra gli stessi;

          c) la costituzione di un comitato interno di controllo sulla gestione ovvero di un organo autonomo incaricato del controllo contabile e sull'amministrazione;

          d) l'obbligo di redigere un rendiconto economico, conformemente ai criteri di redazione del bilancio previsti dagli articoli 2423 e seguenti del codice civile, da depositare annualmente presso il registro delle persone giuridiche, in cui sia, tra l'altro, evidenziato l'ammontare delle retribuzioni corrisposte agli amministratori e agli associati che prestano il proprio

 

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lavoro in favore dell'associazione o della fondazione;

          e) la previsione, qualora i requisiti indicati alle lettere da a) a d) non siano soddisfatti, della responsabilità personale e solidale di tutti gli amministratori e, in ogni caso, di quanti hanno agito per conto dell'associazione per i danni che ai soci, all'associazione e ai terzi possano essere derivati.

      3. Per quanto concerne i diritti degli associati, i decreti legislativi di cui al comma 1 si conformano ai seguenti princìpi e criteri direttivi:

          a) favorire la partecipazione degli associati alle deliberazioni assembleari, rafforzando altresì gli strumenti di controllo interno sulla gestione;

          b) disciplinare il diritto di informazione individuale di ciascun socio, in particolare ove non sia stato costituito il comitato interno di controllo sulla gestione composto da soggetti indipendenti e dotati di requisiti professionali previsto dal comma 2, lettera c);

          c) prevedere la possibilità di esercitare azioni sociali di responsabilità nei confronti degli amministratori per minoranze qualificate di soci, rappresentative di una congrua percentuale del numero complessivo dei soci idonea ad evitare l'insorgere di una eccessiva conflittualità;

          d) disciplinare il recesso, consentendo il rimborso del fondo comune al recedente, per la parte sottoscritta ed eventualmente rivalutata, nel caso di modificazione sostanziale dello scopo sociale o di trasformazione eterogenea.

      4. Per quanto concerne l'amministrazione e il controllo delle associazioni che suscitano un affidamento in ordine alla realizzazione di un fine pubblico o collettivo, i decreti legislativi di cui al comma 1 si conformano ai seguenti princìpi e criteri direttivi:

          a) prevedere che l'azione sociale di responsabilità possa essere promossa da

 

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una minoranza, determinata dallo statuto in misura comunque non superiore al 10 per cento del numero complessivo dei soci, stabilendo eventualmente scaglionamenti nelle associazioni che hanno più di cinquecento associati;

          b) prevedere la denuncia al tribunale da parte dei componenti dell'organo di controllo di gravi irregolarità nell'adempimento dei doveri degli amministratori; qualora l'organo di controllo non sia stato costituito, prevedere che la denuncia possa essere fatta da ogni socio o da un numero di soci comunque non superiore al 10 per cento di tutti i soci;

          c) consentire al tribunale, nei casi previsti dalla lettera b), di adottare anche provvedimenti atipici o cautelari;

          d) assicurare la partecipazione personale degli associati, anche attraverso la valorizzazione delle assemblee separate, prevedendo tuttavia limiti alla raccolta delle deleghe.

      5. Per quanto concerne le deliberazioni assembleari e consiliari, i decreti legislativi di cui al comma 1 si conformano ai seguenti princìpi e criteri direttivi:

          a) prevedere, anche in forme semplificate, la convocazione dell'assemblea e la manifestazione del voto nelle deliberazioni;

          b) disciplinare i vizi delle deliberazioni assembleari in modo da contemperare le esigenze di tutela degli associati e quelle di funzionalità e di certezza dell'attività sociale, individuando le ipotesi di invalidità, i soggetti legittimati all'impugnativa e i termini per la sua proposizione, anche prevedendo possibilità di modifica e di integrazione delle deliberazioni assunte nonché l'eventuale adozione di strumenti di tutela diversi dall'invalidità;

          c) disciplinare l'invalidità delle deliberazioni consiliari, qualora la deliberazione incida sulle situazioni soggettive individuali dei singoli associati.

 

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      6. Per quanto concerne la posizione dei terzi in rapporto alle associazioni che suscitano un affidamento in ordine alla realizzazione di un fine pubblico o collettivo, i decreti legislativi di cui al comma 1 si conformano ai seguenti princìpi e criteri direttivi:

          a) prevedere regole statutarie volte ad assicurare la trasparenza dell'attività sociale nonché, insieme allo stato patrimoniale, un rendiconto sulla missione sociale perseguita;

          b) prevedere le condizioni tassative e i limiti con i quali i soggetti non associati ed enti esponenziali possono ottenere informazioni dagli amministratori, limitatamente all'attività connessa all'eterodestinazione dei risultati dell'attività sociale;

          c) determinare le condizioni di ammissione degli associati;

          d) consentire l'esercizio di un'azione di adempimento, definendone le condizioni tassative e i limiti, agli enti esponenziali degli interessi perseguiti dall'associazione, eventualmente concorrendo il consenso dell'autorità di controllo sul terzo settore, in relazione ai programmi dell'ente rivolti a beneficio di collettività definite di soggetti.

      7. Per quanto concerne la disciplina del fondo comune dell'associazione riconosciuta, i decreti legislativi di cui al comma 1 prevedono:

          a) l'esclusione di qualsiasi diritto patrimoniale degli associati sia nel caso di esclusione e di recesso sia all'atto di scioglimento dell'associazione, facendo in ogni caso salvo quanto previsto in caso di recesso dal comma 3, lettera d);

          b) la destinazione del supero netto alla liquidazione a finalità analoghe a quelle dell'associazione, qualora non sia stato previsto diversamente dallo statuto;

          c) una disciplina del fondo patrimoniale nel caso di scissione dell'associazione;

          d) l'obbligo per gli amministratori e per i liquidatori di assicurare la destinazione dei fondi che sono stati raccolti,

 

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ottenuti, lasciati o donati agli scopi che hanno determinato l'oblazione, il finanziamento o la liberalità.